Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ord. 4 novembre 2025

Tribunale di Roma

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è nulla, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 (norma confluita nell'art. 838 bis, co. 2, cod. proc. civ. a seguito dell'abrogazione disposta dal d.lgs. 149/2022), qualora preveda che la designazione del collegio arbitrale avvenga su impulso dei soci anziché di un soggetto estraneo alla società, con conseguente radicamento della competenza del giudice ordinario in luogo degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003 (norma confluita nell’art. 838 bis, co. 2, cod. proc. civ. a seguito dell’abrogazione disposta dal d.lgs. 149/2022), qualora preveda che la designazione del collegio arbitrale avvenga su impulso dei soci anziché di un soggetto estraneo alla società, con conseguente radicamento della competenza del giudice ordinario in luogo degli arbitri.

Come citare

Tribunale di Roma, 4 Novembre 2025, «Tribunale di Roma, ord. 4 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-4-novembre-2025-1769173583-2200/

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