Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ord. 17 luglio 2026 (R.G. 00029872/2026)

Tribunale di Roma

Massima

A seguito della modifica dell'art. 818 cod. proc. civ. le parti possono attribuire agli arbitri il potere di decidere sulle domande cautelari, ma a tal fine occorre un'espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In mancanza di tale espressa attribuzione la competenza a decidere sulle domande cautelari permane in capo all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., sicché va respinta l'eccezione di difetto di potestas iudicandi fondata sulla mera esistenza di una clausola compromissoria statutaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

A seguito della modifica dell’art. 818 cod. proc. civ. le parti possono attribuire agli arbitri il potere di decidere sulle domande cautelari, ma a tal fine occorre un’espressa manifestazione di volontà in tal senso.
In mancanza di tale espressa attribuzione la competenza a decidere sulle domande cautelari permane in capo all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., sicché va respinta l’eccezione di difetto di potestas iudicandi fondata sulla mera esistenza di una clausola compromissoria statutaria.

Come citare

Tribunale di Roma, 17 Luglio 2026, «Tribunale di Roma, ord. 17 luglio 2026 (R.G. 00029872/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-17-luglio-2026-r-g-00029872-2026/

Condividi questa decisione