Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 9 luglio 2026, n. 10810

Tribunale di Roma

Massima

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra una controversia devoluta ad arbitri e una lite pendente innanzi al giudice ordinario.
La mera relazione di connessione tra le questioni già decise in sede arbitrale e quelle dedotte nel giudizio ordinario non consente la declaratoria di litispendenza ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., e l'eventuale pendenza dell'impugnazione del lodo assume rilievo soltanto nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra una controversia devoluta ad arbitri e una lite pendente innanzi al giudice ordinario.
La mera relazione di connessione tra le questioni già decise in sede arbitrale e quelle dedotte nel giudizio ordinario non consente la declaratoria di litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., e l’eventuale pendenza dell’impugnazione del lodo assume rilievo soltanto nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti.

Come citare

Tribunale di Roma, 9 Luglio 2026, N. 10810, «Tribunale di Roma, 9 luglio 2026, n. 10810», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-9-luglio-2026-n-10810/

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