Massima
La clausola con cui le parti si impegnano, in tutti i casi di controversia derivante dal contratto, a esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio non contiene elementi sufficientemente specifici per far ritenere che esse abbiano inteso deferire le controversie agli arbitri, dovendo essere interpretata come mera previsione di sottoposizione volontaria delle future controversie alla procedura di mediazione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 23 Luglio 2026, N. 11450, «Tribunale di Roma, 23 luglio 2026, n. 11450», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-23-luglio-2026-n-11450/