Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bologna, 24 luglio 2026, n. 1329

Corte di Appello di Bologna

Massima

L'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola arbitrale, sollevata nell'atto di opposizione allo sfratto e non riproposta nella successiva memoria integrativa, deve ritenersi oggetto di rinuncia.
La clausola arbitrale contenuta in un contratto autonomo e distinto, la quale si riferisca esclusivamente alle controversie relative a quel contratto, non vale per le controversie scaturite da un diverso e anteriore contratto intercorso tra le medesime parti, ancorché quest'ultimo sia richiamato nel primo al limitato fine di regolare un singolo profilo del rapporto.
Non è operante la clausola arbitrale completamente cassata mediante interlineatura a mano, recante a margine l'annotazione dell'accordo tra le parti e contenuta in una pagina sottoscritta da tutti i contraenti, non essendo sufficiente ad affermarne la persistente efficacia l'allegazione che l'interlineatura sia stata apposta contro la volontà di una parte, in difetto di prova e a fronte della presenza della medesima cancellazione anche nell'esemplare prodotto da quest'ultima.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 24 Luglio 2026, N. 1329, «Corte di Appello di Bologna, 24 luglio 2026, n. 1329», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-24-luglio-2026-n-1329/

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