Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 20 luglio 2026, n. 11293

Tribunale di Roma

Massima

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri tutte le controversie insorgenti tra i soci, nonché tra la società e i soci, in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, ricomprende l'azione sociale di responsabilità.
Non osta all'operatività della clausola compromissoria statutaria la circostanza che l'amministratore sia chiamato a rispondere nella veste di amministratore di fatto e non di diritto, essendo la clausola applicabile anche nei confronti di chi è chiamato a rispondere del proprio operato in forza delle funzioni effettivamente svolte all'interno della struttura organizzativa societaria.
Ferma la competenza del collegio arbitrale ad accertare con efficacia di giudicato la fondatezza dell'azione di responsabilità, il giudice ordinario può affermare in via meramente incidentale la natura non pretestuosa della pretesa creditoria, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria posta a tutela del credito.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 20 Luglio 2026, N. 11293, «Tribunale di Roma, 20 luglio 2026, n. 11293», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-20-luglio-2026-n-11293/

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