Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00030074/2026)

Tribunale di Roma

Massima

La clausola statutaria che preveda la devoluzione a un collegio di probiviri delle controversie insorgenti tra associati e associazione, salva l'ipotesi che a tale organo siano attribuite le funzioni di un vero collegio arbitrale, appresta soltanto un rimedio endoassociativo diretto a prevenire la controversia e non preclude agli associati il ricorso all'autorità giudiziaria.
Ai fini della validità della clausola compromissoria che preveda il deferimento delle controversie tra associazione e associato a un collegio arbitrale composto dai probiviri nominati dall'assemblea è necessario che lo statuto preveda sin dall'origine e in termini generali che i probiviri siano designati con il concorso di tutti i soci, e non soltanto dei presenti e votanti in assemblea, poiché solo in tal modo può realizzarsi la garanzia di imparzialità di coloro che sono chiamati a risolvere la lite tra l'ente e l'associato.
La mancata allegazione della previa instaurazione del procedimento arbitrale concorre a escludere la rilevanza della clausola invocata ai fini della devoluzione della controversia agli arbitri.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 20 Luglio 2026, «Tribunale di Roma, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00030074/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-20-luglio-2026-r-g-00030074-2026/

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