Tribunale di Roma, 15 maggio 2026, n. 8225
Tribunale
di Roma
Massima
La clausola compromissoria che escluda espressamente dalla competenza arbitrale i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. e le relative fasi di opposizione radica la competenza del giudice ordinario per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 15/05/2026, n. 8225, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-15-maggio-2026-n-8225/