Massima
La clausola compromissoria che escluda espressamente dalla competenza arbitrale i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. e le relative fasi di opposizione radica la competenza del giudice ordinario per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 15 Maggio 2026, N. 8225, «Tribunale di Roma, 15 maggio 2026, n. 8225», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-15-maggio-2026-n-8225/