Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Reggio emilia, ord. 8 luglio 2026 (R.G. 00000976/2026)

Tribunale di Reggio emilia

Massima

In presenza di clausola compromissoria le parti possono chiedere al giudice ordinario misure cautelari, ivi compreso l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 cod. proc. civ., purché ne ricorrano i presupposti di urgenza, mentre è inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696-bis cod. proc. civ., che si pone in contrasto con la scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di clausola compromissoria le parti possono chiedere al giudice ordinario misure cautelari, ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 cod. proc. civ., purché ne ricorrano i presupposti di urgenza, mentre è inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., che si pone in contrasto con la scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.

Come citare

Tribunale di Reggio emilia, 8 Luglio 2026, «Tribunale di Reggio emilia, ord. 8 luglio 2026 (R.G. 00000976/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-emilia-ord-8-luglio-2026-r-g-00000976-2026/

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