sentenza
Tribunale di Reggio Emilia, 22 ottobre 2025, n. 877
Tribunale di Reggio Emilia
Massima
La clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tale domanda attiene alla fase esecutiva del contratto e implica l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
La competenza arbitrale stabilita da clausola compromissoria non può essere modificata o derogata per ragioni di connessione con altre controversie pendenti davanti al giudice ordinario, dovendo la sussistenza della competenza arbitrale essere verificata con specifico riguardo a ciascuna domanda proposta, senza che il vincolo di connessione possa comportare la devoluzione dell'intera controversia al giudice ordinario o agli arbitri.
L'eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria deve essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza, non operando l'attrazione della competenza arbitrale in quella ordinaria in presenza di cause connesse delle quali soltanto una sia devoluta alla decisione arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria relativa alle controversie sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tale domanda attiene alla fase esecutiva del contratto e implica l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
La competenza arbitrale stabilita da clausola compromissoria non può essere modificata o derogata per ragioni di connessione con altre controversie pendenti davanti al giudice ordinario, dovendo la sussistenza della competenza arbitrale essere verificata con specifico riguardo a ciascuna domanda proposta, senza che il vincolo di connessione possa comportare la devoluzione dell’intera controversia al giudice ordinario o agli arbitri.
L’eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria deve essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza, non operando l’attrazione della competenza arbitrale in quella ordinaria in presenza di cause connesse delle quali soltanto una sia devoluta alla decisione arbitrale.
Come citare
Tribunale di Reggio Emilia, 22 Ottobre 2025, N. 877, «Tribunale di Reggio Emilia, 22 ottobre 2025, n. 877», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-emilia-22-ottobre-2025-n-877-1768991942-6579/