ordinanza
Tribunale di Lagonegro, ord. 22 ottobre 2025
Tribunale di Lagonegro
Massima
La qualificazione di un arbitrato come rituale o irrituale non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione attribuita dalle parti, dovendo il giudice desumere l'effettiva volontà delle parti attraverso l'esame della convenzione compromissoria e della sua attuazione, considerando le finalità perseguite e i poteri conferiti all'arbitro.
In caso di incertezza interpretativa sulla natura dell'arbitrato deve applicarsi il criterio residuale che accorda prevalenza alla qualificazione rituale, in considerazione delle maggiori garanzie offerte quanto all'efficacia esecutiva, al regime delle impugnazioni e alla possibilità di ottenere la sospensiva.
Il reclamo al collegio del tribunale non costituisce rimedio esperibile avverso il decreto di concessione dell'exequatur ad un lodo arbitrale, dovendo l'interessato utilizzare esclusivamente l'impugnazione prevista dall'art. 825 ult. co. cod. proc. civ.
Il decreto di esecutorietà emesso erroneamente per un lodo irrituale non produce gli effetti dell'art. 825 cod. proc. civ. e risulta insuscettibile di fondare esecuzione forzata, potendo la parte ricorrere agli ordinari rimedi contrattuali o all'opposizione all'eventuale esecuzione iniziata in mancanza di titolo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La qualificazione di un arbitrato come rituale o irrituale non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione attribuita dalle parti, dovendo il giudice desumere l’effettiva volontà delle parti attraverso l’esame della convenzione compromissoria e della sua attuazione, considerando le finalità perseguite e i poteri conferiti all’arbitro.
In caso di incertezza interpretativa sulla natura dell’arbitrato deve applicarsi il criterio residuale che accorda prevalenza alla qualificazione rituale, in considerazione delle maggiori garanzie offerte quanto all’efficacia esecutiva, al regime delle impugnazioni e alla possibilità di ottenere la sospensiva.
Il reclamo al collegio del tribunale non costituisce rimedio esperibile avverso il decreto di concessione dell’exequatur ad un lodo arbitrale, dovendo l’interessato utilizzare esclusivamente l’impugnazione prevista dall’art. 825 ult. co. cod. proc. civ.
Il decreto di esecutorietà emesso erroneamente per un lodo irrituale non produce gli effetti dell’art. 825 cod. proc. civ. e risulta insuscettibile di fondare esecuzione forzata, potendo la parte ricorrere agli ordinari rimedi contrattuali o all’opposizione all’eventuale esecuzione iniziata in mancanza di titolo.
Come citare
Tribunale di Lagonegro, 22 Ottobre 2025, «Tribunale di Lagonegro, ord. 22 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lagonegro-ord-22-ottobre-2025-1768991942-1489/