decreto
Tribunale di Ravenna, decreto del 4 febbraio 2026
Tribunale di Ravenna
Massima
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell'art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell’art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Ravenna, 4 Febbraio 2026, «Tribunale di Ravenna, decreto del 4 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-decreto-del-4-febbraio-2026-1774522926-7934/