Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Ravenna, decreto del 4 febbraio 2026

Tribunale di Ravenna

Massima

La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell'art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell’art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Ravenna, 4 Febbraio 2026, «Tribunale di Ravenna, decreto del 4 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-decreto-del-4-febbraio-2026-1774522926-7934/

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