Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 febbraio 2026

Tribunale di Brescia

Massima

Ai fini della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale rituale ai sensi dell'art. 825 c.p.c., il presidente del tribunale competente è tenuto a verificare la regolarità formale del lodo, la propria competenza territoriale e l'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato tra le parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale rituale ai sensi dell’art. 825 c.p.c., il presidente del tribunale competente è tenuto a verificare la regolarità formale del lodo, la propria competenza territoriale e l’esistenza di una valida convenzione d’arbitrato tra le parti.

Come citare

Tribunale di Brescia, 5 Febbraio 2026, «Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-5-febbraio-2026-1774522926-7767/

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