ordinanza
Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 febbraio 2026
Tribunale di Brescia
Massima
Ai fini della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale rituale ai sensi dell'art. 825 c.p.c., il presidente del tribunale competente è tenuto a verificare la regolarità formale del lodo, la propria competenza territoriale e l'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato tra le parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai fini della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale rituale ai sensi dell’art. 825 c.p.c., il presidente del tribunale competente è tenuto a verificare la regolarità formale del lodo, la propria competenza territoriale e l’esistenza di una valida convenzione d’arbitrato tra le parti.
Come citare
Tribunale di Brescia, 5 Febbraio 2026, «Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-5-febbraio-2026-1774522926-7767/