Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Ravenna, 20 febbraio 2026, n. 124

Tribunale di Ravenna

Massima

La clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo di una società di persone è affetta da nullità ai sensi dell'art. 838-bis, co. 2, cod. proc. civ., ove non preveda la designazione degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, comportando l'inefficacia della clausola e l'impossibilità di instaurare il procedimento arbitrale, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone è affetta da nullità ai sensi dell’art. 838-bis, co. 2, cod. proc. civ., ove non preveda la designazione degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, comportando l’inefficacia della clausola e l’impossibilità di instaurare il procedimento arbitrale, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Ravenna, 20 Febbraio 2026, N. 124, «Tribunale di Ravenna, 20 febbraio 2026, n. 124», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-20-febbraio-2026-n-124-1776431408-4275/

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