Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Ravenna, 18 giugno 2026, n. 450

Tribunale di Ravenna

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprende le controversie relative ai crediti derivanti dall'assegnazione di lavori dalla cooperativa alle imprese associate, trattandosi di rapporti che trovano la propria fonte nel vincolo associativo.
Nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in ragione della clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e disporne la revoca, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprende le controversie relative ai crediti derivanti dall’assegnazione di lavori dalla cooperativa alle imprese associate, trattandosi di rapporti che trovano la propria fonte nel vincolo associativo.
Nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in ragione della clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e disporne la revoca, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.

Come citare

Tribunale di Ravenna, 18 Giugno 2026, N. 450, «Tribunale di Ravenna, 18 giugno 2026, n. 450», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-18-giugno-2026-n-450/

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