ordinanza
Tribunale di Crotone, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00000603/2026)
Tribunale di Crotone
Massima
Il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 820 co. 3 c.p.c., può autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo su istanza del collegio arbitrale, qualora la complessità della causa e le esigenze del contraddittorio lo giustifichino, anche in presenza del dissenso di una delle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 820 co. 3 c.p.c., può autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo su istanza del collegio arbitrale, qualora la complessità della causa e le esigenze del contraddittorio lo giustifichino, anche in presenza del dissenso di una delle parti.
Come citare
Tribunale di Crotone, 18 Giugno 2026, «Tribunale di Crotone, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00000603/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-ord-18-giugno-2026-r-g-00000603-2026/