Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Crotone, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00000603/2026)

Tribunale di Crotone

Massima

Il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 820 co. 3 c.p.c., può autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo su istanza del collegio arbitrale, qualora la complessità della causa e le esigenze del contraddittorio lo giustifichino, anche in presenza del dissenso di una delle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 820 co. 3 c.p.c., può autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo su istanza del collegio arbitrale, qualora la complessità della causa e le esigenze del contraddittorio lo giustifichino, anche in presenza del dissenso di una delle parti.

Come citare

Tribunale di Crotone, 18 Giugno 2026, «Tribunale di Crotone, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00000603/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-ord-18-giugno-2026-r-g-00000603-2026/

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