Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Ragusa, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000804/2026)

Tribunale di Ragusa

Massima

Ai sensi degli artt. 824-bis e 825 c.p.c., la competenza a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale spetta al tribunale nella cui circoscrizione è fissata la sede dell'arbitrato; il rigetto, ad opera della corte di appello, dei motivi di impugnazione per nullità del lodo in fase rescindente non preclude il deposito dell'istanza di exequatur dinanzi al tribunale competente per sede.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Ragusa, 5 Maggio 2026, «Tribunale di Ragusa, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000804/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-ord-5-maggio-2026-r-g-00000804-2026/

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