Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Piacenza, 28 luglio 2026, n. 262

Tribunale di Piacenza

Massima

La statuizione sulla competenza resa a verbale di udienza nel contesto della trattazione di un'istanza incidentale, non preceduta da formale rimessione della causa in decisione sulla questione né dall'invito alle parti a precisare le conclusioni su tale specifico punto, non costituisce decisione definitiva sulla competenza e non preclude il riesame, in sede di decisione finale, della questione relativa all'operatività della clausola compromissoria.
La clausola compromissoria inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore può essere sottoposta al vaglio della disciplina consumeristica in quanto derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria, ma la sanzione prevista dall'ordinamento ha natura di nullità di protezione e opera soltanto a vantaggio del consumatore.
Il giudice può rilevare la possibile abusività della clausola compromissoria e sottoporla al contraddittorio, ma non può pronunciarne la nullità in danno del consumatore che, lungi dall'invocarla, abbia consapevolmente scelto di avvalersi della clausola stessa.
Non può essere accolta la prospettazione di nullità della clausola compromissoria svolta dal professionista che ha predisposto il contratto, al fine di sottrarre la controversia alla cognizione arbitrale invocata dal consumatore e di mantenere la causa dinanzi al giudice ordinario.
La qualificazione della convenzione arbitrale come rituale o irrituale costituisce questione di interpretazione della comune volontà delle parti e deve essere compiuta alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Espressioni quali «senza formalità», «amichevoli compositori» o «in via irrituale» non sono di per sé decisive, potendo al più indicare l'attribuzione del potere di decidere secondo equità, mentre assumono rilievo in senso opposto le espressioni che evocano una vera e propria attività decisoria, quali «giudizio», «giudicare» o «lodo», nonché il riferimento alla cognizione di controversie contrattuali.
La previsione che il collegio arbitrale possa decidere anche in via equitativa e prescindendo dall'osservanza delle norme del codice civile è compatibile con l'arbitrato rituale secondo equità e non è idonea, da sola, a dimostrare la volontà delle parti di derogare al modello legale di cui agli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.
La qualificazione della clausola come convenzione di arbitrato rituale comporta l'applicazione dell'art. 819-ter cod. proc. civ. e la configurabilità della relativa questione in termini di competenza; l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Piacenza, 28 Luglio 2026, N. 262, «Tribunale di Piacenza, 28 luglio 2026, n. 262», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-piacenza-28-luglio-2026-n-262/

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