Massima
L'eccezione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria o di una pattuizione negoziale derogatoria della cognizione ordinaria non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali; la parte convenuta che si costituisca tardivamente incorre n preclusioni previste dall'art. 167, co. 2, cod. proc. civ. e non può validamente sollevare l'eccezione.
La qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale deve essere desunta dalla comune volontà delle parti, verificando se esse abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice — con formazione di un lodo suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ. — ovvero abbiano inteso affidare agli arbitri una composizione negoziale della contia riconducibile alla volontà delle parti stesse; nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità, atteso che l'arbitrato rituale introduce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Dalla qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale discendono rilevanti conseguenze processuali: l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione ma una questione di merito, dalla quale deriva l'improponibilità della domanda; l'esistenz una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta invece una pronuncia di incompetenza.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’eccezione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria o di una pattuizione negoziale derogatoria della cognizione ordinaria non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali; la parte convenuta che si costituisca tardivamente incorre n preclusioni previste dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ. e non può validamente sollevare l’eccezione.
La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale deve essere desunta dalla comune volontà delle parti, verificando se esse abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice — con formazione di un lodo suscettibile di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. — ovvero abbiano inteso affidare agli arbitri una composizione negoziale della contia riconducibile alla volontà delle parti stesse; nel dubbio, deve optarsi per l’irritualità, atteso che l’arbitrato rituale introduce una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Dalla qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale discendono rilevanti conseguenze processuali: l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione ma una questione di merito, dalla quale deriva l’improponibilità della domanda; l’esistenz una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta invece una pronuncia di incompetenza.
Come citare
Tribunale di Nola, 26 Giugno 2026, N. 2903, «Tribunale di Nola, 26 giugno 2026, n. 2903», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nola-26-giugno-2026-n-2903/