sentenza
N. 3032
Anno: 2025

Tribunale di Nola, 11 novembre 2025, n. 3032

⚖️ Tribunale di Nola
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Massima

La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale si fonda sulla volontà delle parti, desumibile dalla clausola compromissoria: nell'arbitrato rituale le parti intendono pervenire a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., con osservanza delle regole del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale esse affidano agli arbitri la composizione della controversia mediante strumento negoziale, attraverso un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà. Nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità dell'arbitrato, attesa la natura eccezionale dell'arbitrato rituale quale deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Dall'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale deriva una questione di competenza, con conseguente pronuncia di incompetenza del giudice ordinario, mentre dall'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale deriva una questione di merito, comportante l'improponibilità della domanda giudiziale.
L'eccezione di improponibilità o incompetenza fondata sulla previsione di una clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma solo su istanza della parte interessata; pertanto, essa non preclude la richiesta né l'emissione di un decreto ingiuntivo, residuando in capo all'intimato la facoltà di eccepire l'improponibilità della domanda nel giudizio di opposizione.
Ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, ivi comprese quelle relative al mancato pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Il lodo arbitrale rituale, ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ., produce dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria; conseguentemente, il lodo definitivo avente natura meramente dichiarativa e accertativa del credito, pur privo di efficacia esecutiva in assenza di un capo di condanna, costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ. a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo.
L'avvenuta attivazione della procedura arbitrale convenzionalmente prevista e l'emissione del conseguente lodo non precludono al creditore di agire successivamente in via giurisdizionale ordinaria per ottenere un titolo esecutivo, qualora il lodo arbitrale, pur accertativo del credito, sia privo di statuizione di condanna e dunque di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Nola, 11/11/2025, n. 3032, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nola-11-novembre-2025-n-3032-1769332606-9611/