Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Catania, ord. 11 novembre 2025

Tribunale di Catania

Massima

In tema di arbitrato societario, qualora lo statuto preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie relative ai rapporti sociali e una delle parti non provveda alla designazione dell'arbitro di propria competenza, il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'arbitrato, su istanza della parte interessata, provvede alla nomina del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., determinandone la composizione in conformità a quanto previsto dalla clausola compromissoria statutaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In tema di arbitrato societario, qualora lo statuto preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie relative ai rapporti sociali e una delle parti non provveda alla designazione dell’arbitro di propria competenza, il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato, su istanza della parte interessata, provvede alla nomina del collegio arbitrale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., determinandone la composizione in conformità a quanto previsto dalla clausola compromissoria statutaria.

Come citare

Tribunale di Catania, 11 Novembre 2025, «Tribunale di Catania, ord. 11 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-ord-11-novembre-2025-1769332606-1000/

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