Massima
In caso di inerzia delle parti nella designazione dell'arbitro, il Presidente del Tribunale, su ricorso della parte interessata ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., provvede alla nomina dell'arbitro mancante, esercitando un potere di natura sostitutiva volto a garantire la costituzione del collegio arbitrale e l'effettività della tutela convenzionalmente pattuita.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In caso di inerzia delle parti nella designazione dell’arbitro, il Presidente del Tribunale, su ricorso della parte interessata ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., provvede alla nomina dell’arbitro mancante, esercitando un potere di natura sostitutiva volto a garantire la costituzione del collegio arbitrale e l’effettività della tutela convenzionalmente pattuita.
Come citare
Tribunale di Roma, 11 Novembre 2025, «Tribunale di Roma, ord. 11 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-11-novembre-2025-1769332606-6851/