Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Napoli nord, 6 agosto 2026, n. 2802

Tribunale di Napoli nord

Massima

Ricorre la perizia contrattuale, e non l'arbitrato, ogni volta che le parti devolvano a terzi scelti per la loro particolare competenza tecnica non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della propria determinazione volitiva.
La perizia contrattuale, pur condividendo con l'arbitrato il conferimento di un incarico al terzo per la composizione della lite, se ne distingue in relazione ai poteri del terzo, poiché l'arbitro è autore di una determinazione volitiva e discrezionale, mentre il perito compie un mero accertamento tecnico, privo di libertà di giudizio e caratterizzato da sola discrezionalità tecnica.
Nell'arbitrato irrituale il terzo è chiamato a comporre un contrasto giuridico concernente il rapporto nel suo complesso, mentre nella perizia contrattuale è chiamato a definire una o più questioni di fatto il cui accertamento richiede specifica competenza tecnica.
Il ricorso delle parti alla perizia contrattuale non preclude l'adizione del giudice per la risoluzione delle controversie su questioni giuridiche, sottratte per la struttura dell'istituto ai periti nominati.
La perizia contrattuale ha natura di arbitrato irrituale, riconducibile all'art. 808 ter cod. proc. civ., soltanto ove sia convenuta la definitiva rinuncia delle parti all'esercizio dei diritti davanti al giudice ordinario; in mancanza di tale espressa rinuncia essa costituisce figura atipica avente natura di obbligazione contrattuale.
La perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la proposizione dell'azione giudiziaria avente ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; tale condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte alle conseguenze risarcitorie correlate, ma non determina l'improcedibilità della domanda.
La parte che lamenti l'inerzia della controparte nel completamento della perizia contrattuale può ovviare chiedendo la nomina del perito al presidente del tribunale competente.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli nord, 6 Agosto 2026, N. 2802, «Tribunale di Napoli nord, 6 agosto 2026, n. 2802», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-nord-6-agosto-2026-n-2802/

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