sentenza
Tribunale di Napoli Nord, 13 gennaio 2026, n. 134
Tribunale di Napoli Nord
Massima
La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie tra soci e di quelle tra la società e i soci, non comprende l'azione di responsabilità esercitata dal socio nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., anche qualora l'amministratore rivesta altresì la qualità di socio, atteso che tale azione attiene alla gestione dell'impresa e non al rapporto sociale in senso stretto, salvo che lo statuto estenda espressamente l'ambito della convenzione arbitrale alle controversie con gli amministratori.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie tra soci e di quelle tra la società e i soci, non comprende l’azione di responsabilità esercitata dal socio nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., anche qualora l’amministratore rivesta altresì la qualità di socio, atteso che tale azione attiene alla gestione dell’impresa e non al rapporto sociale in senso stretto, salvo che lo statuto estenda espressamente l’ambito della convenzione arbitrale alle controversie con gli amministratori.
Come citare
Tribunale di Napoli Nord, 13 Gennaio 2026, N. 134, «Tribunale di Napoli Nord, 13 gennaio 2026, n. 134», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-nord-13-gennaio-2026-n-134-1774350895-1884/