Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Napoli, 28 gennaio 2026, n. 1313

Tribunale di Napoli

Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto determina l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario fintantoché la controversia non sia stata definita in sede arbitrale in conformità alla convenzione d'arbitrato.
L'instaurazione del procedimento arbitrale in esecuzione della clausola compromissoria, ove non seguita dalla definizione della controversia mediante lodo, non elimina l'effetto preclusivo della convenzione d'arbitrato nei confronti della giurisdizione ordinaria.
Le disposizioni normative sopravvenute che introducono limitazioni o divieti alla compromettibilità in arbitrato delle controversie relative ai contratti pubblici non trovano applicazione retroattiva alle clausole compromissorie contenute in contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore, in virtù del principio di irretroattività delle norme di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, N. 1313, «Tribunale di Napoli, 28 gennaio 2026, n. 1313», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-28-gennaio-2026-n-1313-1774443275-9595/

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