Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Milano, ord. 28 gennaio 2026

Tribunale di Milano

Massima

L'eccezione di arbitrato rituale rientra nella categoria delle eccezioni di rito, atteso che l'attività degli arbitri nell'arbitrato rituale riveste natura giurisdizionale e si sostituisce alla funzione del giudice ordinario, sicché stabilire se una controversia rientri nella cognizione degli arbitri o del giudice ordinario costituisce questione di competenza.
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto è validamente stipulata ove il requisito della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. sia soddisfatto, anche mediante richiamo numerico alle clausole, purché non meramente cumulativo e accompagnato da un'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto delle medesime, essendo sufficiente l'indicazione della materia trattata.
Ove la controversia abbia ad oggetto l'inadempimento contrattuale considerato globalmente e le prestazioni accessorie siano inscindibilmente connesse alle prestazioni principali disciplinate dalle condizioni generali contenenti la clausola compromissoria, l'intera controversia è devoluta alla competenza arbitrale, non essendo possibile scindere i diversi aspetti dedotti in giudizio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 28 Gennaio 2026, «Tribunale di Milano, ord. 28 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-28-gennaio-2026-1774443275-3149/

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