Massima
Rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, all'esecuzione, all'interpretazione e alla risoluzione del contratto la lite avente ad oggetto l'adempimento delle prestazioni contrattuali e il diritto al pagamento del saldo, nonché l'eccezione di inadempimento opposta dalla controparte.
Non esclude l'operatività della clausola compromissoria la circostanza che l'eccezione di inadempimento trovi la propria genesi fattuale nei rapporti con soggetti terzi estranei al patto arbitrale, qualora la lite penda esclusivamente tra le parti del contratto e conservi natura intrinsecamente contrattuale.
L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la concessione del decreto ingiuntivo; ove, tuttavia, il debitore proponga opposizione eccependo il patto arbitrale, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare l'operatività della clausola e, in caso positivo, declinare la cognizione in favore del collegio arbitrale, revocando il decreto ingiuntivo opposto senza pronunciarsi sul merito del credito.
Il giudice ordinario che dichiari la propria incompetenza in ragione di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non deve statuire sulle spese della fase monitoria né su quelle del giudizio di opposizione, spettando tale decisione in via esclusiva agli arbitri dinanzi ai quali la controversia sarà promossa.
Note metodologiche
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Come citare
Tribunale di Modena, 27 Luglio 2026, N. 1053, «Tribunale di Modena, 27 luglio 2026, n. 1053», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-modena-27-luglio-2026-n-1053/