La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell’esistenza della clausola compromissoria.
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell’esistenza della clausola compromissoria.