Massima
Il lodo arbitrale regolarmente emesso dall'arbitro è suscettibile di dichiarazione di esecutività da parte del tribunale competente, previa verifica della regolarità formale dell'atto, ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Foggia, 29 Settembre 2025, «Tribunale di Foggia, ord. 29 settembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-foggia-ord-29-settembre-2025-1768826386-4085/