decreto
Tribunale di Milano, decreto dell’8 gennaio 2026
Tribunale di Milano
Massima
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell'esistenza della clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 823-825 c.p.c. è subordinata alla verifica della regolarità formale del lodo e dell’esistenza della clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2026, «Tribunale di Milano, decreto dell’8 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-decreto-dell8-gennaio-2026-1774352705-9987/