Tribunale di Milano, 6 maggio 2026, n. 3770
Massima
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto; l'intimato conserva tuttavia la facoltà di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
Le ragioni di connessione tra cause non hanno la forza di derogare alla competenza arbitrale validamente pattuita dalle parti con la stipula di una clausola compromissoria, non esistendo alcuna norma che attribuisca alla connessione tale effetto derogatorio.
In tema di arbitrato, l'eccezione di compromesso costituisce un'eccezione di merito in senso stretto, avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale; essa deve pertanto essere proposta nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito, e la domanda riconvenzionale formulata in via condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso è ontologicamente incompatibile con l'esame nel merito di quest'ultima.
Note Metodologiche
standard