Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4974

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria contenuta in un contratto individualmente negoziato non è soggetta all'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 co. 2 cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
L'arbitro, ai sensi dell'art. 817-bis c.p.c., è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte, anche quando il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta in un contratto individualmente negoziato non è soggetta all’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
L’arbitro, ai sensi dell’art. 817-bis c.p.c., è competente a conoscere dell’eccezione di compensazione sollevata dalla parte, anche quando il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.

Come citare

Tribunale di Milano, 15 Giugno 2026, N. 4974, «Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4974», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-giugno-2026-n-4974/

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