Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto individualmente negoziato non è soggetta all'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 co. 2 cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
L'arbitro, ai sensi dell'art. 817-bis c.p.c., è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione sollevata dalla parte, anche quando il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta in un contratto individualmente negoziato non è soggetta all’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 cod. civ., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente.
L’arbitro, ai sensi dell’art. 817-bis c.p.c., è competente a conoscere dell’eccezione di compensazione sollevata dalla parte, anche quando il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Come citare
Tribunale di Milano, 15 Giugno 2026, N. 4974, «Tribunale di Milano, 15 giugno 2026, n. 4974», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-giugno-2026-n-4974/