Tribunale di Milano, 10 aprile 2026, n. 3043
Massima
Nei contratti conclusi con il consumatore, la clausola compromissoria, in quanto clausola che stabilisce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, si presume vessatoria sino a prova contraria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), d.lgs. 206/2005 ed è dunque nulla ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto; spetta al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale, non essendo sufficiente che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto, dovendo il professionista provare che il consumatore abbia effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale e che abbia avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto.
Note Metodologiche
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