Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 10 aprile 2026, n. 3029

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria contenuta in un regolamento condominiale che preveda la nomina degli arbitri a maggioranza dei condomini è nulla, in quanto contrasta con il principio inderogabile, sia nell'arbitrato libero che in quello rituale, secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di tutti i litiganti, al fine di assicurarne la terzietà e l'imparzialità.
La nullità parziale della clausola compromissoria che preveda modalità di nomina degli arbitri contrarie a norma imperativa non può essere sanata mediante il meccanismo della sostituzione automatica di cui all'art. 1419, co. 2, c.c., dovendo la sostituzione della norma imperativa avvenire rispetto all'intera clausola e non mediante sostituzione di una parte soltanto della norma alla parte della clausola che ne determina la nullità.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 10 Aprile 2026, N. 3029, «Tribunale di Milano, 10 aprile 2026, n. 3029», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-10-aprile-2026-n-3029/

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