sentenza
N. 88
Anno: 2026

Corte di Appello di Trieste, 11 aprile 2026, n. 88

⚖️ Corte di Appello di Trieste
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Massima

La sentenza con cui il giudice ordinario dichiara l'improponibilità della domanda perché devoluta alla cognizione degli arbitri non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria, spettando agli arbitri di verificare la regolarità della propria investitura, né quanto alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.
Il mezzo di impugnazione del lodo deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti.
Ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c., gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio arbitrale, fermo l'obbligo di attuare il principio del contraddittorio e di concedere alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; la fissazione di termini perentori per il deposito degli atti difensivi e dei documenti rientra nei poteri di direzione del procedimento e non integra, di per sé, violazione del contraddittorio.
La sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Trieste, 11/04/2026, n. 88, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-trieste-11-aprile-2026-n-88/