Massima
La clausola compromissoriaa ad arbitri «ogni controversia» nascente da un contratto di prestazione d'opera professionale comprende, per effetto del canone interpretativo di cui all'art. 808 quater c.p.c., non soltanto le controversie relative alle prestazioni «base» contemplate nell'oggetto principale del contratto, ma anche quelle concernenti le prestazioni accessorie o eventuali espressamente previste in clausole dello stesso contratto, ove non risulti concluso un separato negozio per tali ulteriori prestazioni.
In presenza diusola compromissoria a formulazione ampia («ogni controversia»), l'eccezione fondata sulla medesima investe la potestas iudicandi del giudice ordinario e, in quanto pregiudiziale, assorbe ogni ulteriore questione processuale e di merito, inclusa quella relativa alla procedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
La proposizione, da parte del convenuto nella stessa comparsa di costituzione, sia dell'eccezione di compromesso sia di una domanda riconvenzionale non implica, der sé, rinuncia tacita all'eccezione medesima; la domanda riconvenzionale deve intendersi proposta in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, con la conseguenza che l'accoglimento di quest'ultima preclude al giudice ordinario la cognizione tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale.
La clausola compromissoria relativa alle controversie nascenti dall'interpretazione e dall'esecuzione di un contratto ricomprende nel suo ambito applicativo la domanda di risacimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto e implica l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoriaa ad arbitri «ogni controversia» nascente da un contratto di prestazione d’opera professionale comprende, per effetto del canone interpretativo di cui all’art. 808 quater c.p.c., non soltanto le controversie relative alle prestazioni «base» contemplate nell’oggetto principale del contratto, ma anche quelle concernenti le prestazioni accessorie o eventuali espressamente previste in clausole dello stesso contratto, ove non risulti concluso un separato negozio per tali ulteriori prestazioni.
In presenza diusola compromissoria a formulazione ampia («ogni controversia»), l’eccezione fondata sulla medesima investe la potestas iudicandi del giudice ordinario e, in quanto pregiudiziale, assorbe ogni ulteriore questione processuale e di merito, inclusa quella relativa alla procedibilità dell’azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
La proposizione, da parte del convenuto nella stessa comparsa di costituzione, sia dell’eccezione di compromesso sia di una domanda riconvenzionale non implica, der sé, rinuncia tacita all’eccezione medesima; la domanda riconvenzionale deve intendersi proposta in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, con la conseguenza che l’accoglimento di quest’ultima preclude al giudice ordinario la cognizione tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale.
La clausola compromissoria relativa alle controversie nascenti dall’interpretazione e dall’esecuzione di un contratto ricomprende nel suo ambito applicativo la domanda di risacimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto e implica l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
Come citare
Tribunale di Marsala, 25 Giugno 2026, N. 380, «Tribunale di Marsala, 25 giugno 2026, n. 380», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-marsala-25-giugno-2026-n-380/