sentenza
N. 94
Anno: 2026

Tribunale di Lecco, 18 febbraio 2026, n. 94

⚖️ Tribunale di Lecco
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Massima

La clausola compromissoria che deferisce all'arbitrato le controversie tra soci «comunque riferibili alla vita della società» deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo tutte le controversie tra soci aventi ad oggetto questioni connesse alla società, ivi comprese le controversie relative alla cessione di quote sociali tra soci di società di persone.
L'art. 808-quater cod. proc. civ. estende la competenza dell'arbitro a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la clausola compromissoria si riferisce.
La questione relativa all'applicabilità della clausola compromissoria sollevata dinanzi al giudice ordinario attiene al merito e non alla giurisdizione, in quanto il rapporto tra giudice e arbitri non si colloca sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale, consistendo il valore della clausola compromissoria nella rinuncia alla giurisdizione e al diritto di azione.
In presenza di una valida clausola di arbitrato irrituale, il giudice ordinario adìto deve dichiarare l'inammissibilità delle domande per essere la competenza devoluta all'arbitro.
Nell'arbitrato irrituale, a differenza dell'arbitrato rituale, la declaratoria di inammissibilità della domanda non deve essere accompagnata dalla fissazione del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro unico.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Lecco, 18/02/2026, n. 94, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecco-18-febbraio-2026-n-94-1775852638-8284/