ordinanza
Tribunale di Milano, ordinanza del 18 febbraio 2026
Tribunale di Milano
Massima
La devoluzione della competenza di merito agli arbitri in virtù di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a pronunciare provvedimenti cautelari d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La devoluzione della competenza di merito agli arbitri in virtù di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a pronunciare provvedimenti cautelari d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Milano, 18 Febbraio 2026, «Tribunale di Milano, ordinanza del 18 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ordinanza-del-18-febbraio-2026-1775852638-7902/