Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un'associazione, che deferisce in via esclusiva alla competenza del collegio arbitrale le controversie aventi ad oggetto lo status di associato e l'impugnazione delle delibere sociali, non si estende alle domande di adempimento di obbligazioni derivanti dalla cessazione del rapporto associativo, le quali restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, anche ove siano consequenziali a delibere non impugnate in sede arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un’associazione, che deferisce in via esclusiva alla competenza del collegio arbitrale le controversie aventi ad oggetto lo status di associato e l’impugnazione delle delibere sociali, non si estende alle domande di adempimento di obbligazioni derivanti dalla cessazione del rapporto associativo, le quali restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, anche ove siano consequenziali a delibere non impugnate in sede arbitrale.
Come citare
Tribunale di Forlì, 18 Febbraio 2026, N. 140, «Tribunale di Forlì, 18 febbraio 2026, n. 140», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-forl-18-febbraio-2026-n-140-1775852638-4168/