Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Latina, 14 luglio 2026, n. 1506

Tribunale di Latina

Massima

Quando la clausola compromissoria individua in modo generico e omnicomprensivo le controversie deferite agli arbitri, riferendosi a tutte quelle che possano sorgere tra i soci e tra qualcuno di essi e la società, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui l'accordo si riferisce, ivi compresa l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Il difetto di potestas iudicandi del giudice ordinario conseguente alla devoluzione della controversia agli arbitri comporta la declaratoria di improponibilità della domanda.
È contraria a buona fede e gravemente colposa, con conseguente responsabilità aggravata, la condotta della parte che eccepisca in giudizio la nullità della clausola compromissoria della quale essa stessa, in sede stragiudiziale, aveva per prima invocato l'applicazione chiedendo la nomina dell'arbitro.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Latina, 14 Luglio 2026, N. 1506, «Tribunale di Latina, 14 luglio 2026, n. 1506», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-latina-14-luglio-2026-n-1506/

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