Massima
Il lodo irrituale è nullo ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ. quando l'arbitro, violando le regole del procedimento stabilite dalle parti, applichi preclusioni processuali proprie del giudizio ordinario pur essendo tenuto a procedere senza formalità e a decidere secondo equità, così omettendo lo scrutinio della questione sollevata.
Il riconoscimento del debito da parte del convenuto, con rinuncia alla domanda riconvenzionale, non fa venir meno l'interesse degli impugnanti alla declaratoria di nullità del lodo, permanendo l'interesse alla regolamentazione delle spese della difesa tecnica sostenuta nel procedimento arbitrale e nel giudizio di impugnazione.
L'annullamento del lodo fa decadere tutte le obbligazioni derivanti dalle spese e dai compensi in esso liquidati.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 14 Luglio 2026, N. 4283, «Tribunale di Bari, 14 luglio 2026, n. 4283», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-14-luglio-2026-n-4283/