sentenza
Tribunale di L’aquila, 20 maggio 2026, n. 1029
Tribunale di L'aquila
Massima
L'eccezione di compromesso in virtù di clausola per arbitrato rituale ha carattere processuale e integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dal codice di rito.
Il contratto stipulato a seguito di trattative individuali, il cui contenuto rappresenti il risultato dell'incontro della volontà delle parti, non rientra nella categoria dei contratti per adesione di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., sicché la clausola compromissoria ivi contenuta è pienamente valida anche in assenza di specifica approvazione per iscritto.
L'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte che ha sollevato l'eccezione di compromesso è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione stessa, poiché la fondatezza dell'eccezione è incompatibile con l'esame della riconvenzionale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di L'aquila, 20 Maggio 2026, N. 1029, «Tribunale di L’aquila, 20 maggio 2026, n. 1029», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-l-aquila-20-maggio-2026-n-1029/