Massima
Il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., ha natura meramente ricognitiva e si limita a verificare la regolarità formale del lodo senza entrare nel merito delle questioni sostanziali decise dal collegio arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., ha natura meramente ricognitiva e si limita a verificare la regolarità formale del lodo senza entrare nel merito delle questioni sostanziali decise dal collegio arbitrale.
Come citare
Tribunale di Genova, 20 Ottobre 2025, «Tribunale di Genova, ord. 20 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-ord-20-ottobre-2025-1768991942-5803/