Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Crotone, ord. 11 luglio 2026 (R.G. 00000729/2026)

Tribunale di Crotone

Massima

L'inibitoria dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato spetta alla Corte di Appello investita dell'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 830, co. 4, cod. proc. civ., sicché il procedimento di sospensione nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzato per riesaminare il fumus dei motivi di nullità del lodo.
Quando l'esecuzione sia fondata su un lodo rituale dichiarato esecutivo, l'opposizione all'esecuzione non consente di rimettere in discussione fatti anteriori alla formazione del titolo o deducibili nel giudizio arbitrale, potendo venire in rilievo soltanto fatti successivi, estintivi o modificativi del diritto consacrato nel lodo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’inibitoria dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato spetta alla Corte di Appello investita dell’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., sicché il procedimento di sospensione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione non può essere utilizzato per riesaminare il fumus dei motivi di nullità del lodo.
Quando l’esecuzione sia fondata su un lodo rituale dichiarato esecutivo, l’opposizione all’esecuzione non consente di rimettere in discussione fatti anteriori alla formazione del titolo o deducibili nel giudizio arbitrale, potendo venire in rilievo soltanto fatti successivi, estintivi o modificativi del diritto consacrato nel lodo.

Come citare

Tribunale di Crotone, 11 Luglio 2026, «Tribunale di Crotone, ord. 11 luglio 2026 (R.G. 00000729/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-ord-11-luglio-2026-r-g-00000729-2026/

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