Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Cremona, 30 ottobre 2025, n. 490

Tribunale di Cremona

Massima

In presenza di clausola compromissoria, il giudice ordinario adito con ricorso per decreto ingiuntivo difetta di competenza a favore del collegio arbitrale, dovendo dichiarare la propria incompetenza ovvero, ove sia già pendente il procedimento arbitrale per il medesimo oggetto, dichiarare la litispendenza e rimettere la causa al collegio arbitrale.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria e di procedimento arbitrale già pendente per il medesimo oggetto deve essere revocato, non avendo il giudice competenza ad emetterlo ab origine.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di clausola compromissoria, il giudice ordinario adito con ricorso per decreto ingiuntivo difetta di competenza a favore del collegio arbitrale, dovendo dichiarare la propria incompetenza ovvero, ove sia già pendente il procedimento arbitrale per il medesimo oggetto, dichiarare la litispendenza e rimettere la causa al collegio arbitrale.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria e di procedimento arbitrale già pendente per il medesimo oggetto deve essere revocato, non avendo il giudice competenza ad emetterlo ab origine.

Come citare

Tribunale di Cremona, 30 Ottobre 2025, N. 490, «Tribunale di Cremona, 30 ottobre 2025, n. 490», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cremona-30-ottobre-2025-n-490-1769079691-2885/

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