Massima
La clausola compromissoria che prevede espressamente il giudizio secondo equità nelle forme dell'arbitrato irrituale, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, configura un arbitrato irrituale, il cui lodo non può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 co. 1 cod. proc. civ.
Il principio giurisprudenziale secondo cui in caso di dubbio sulla formulazione della clausola compromissoria l'arbitrato deve ritenersi rituale non opera quando le parti abbiano espressamente previsto che si tratti di arbitrato irrituale, non sussistendo alcuna incertezza sulla volontà contrattuale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria che prevede espressamente il giudizio secondo equità nelle forme dell’arbitrato irrituale, senza l’osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, configura un arbitrato irrituale, il cui lodo non può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 co. 1 cod. proc. civ.
Il principio giurisprudenziale secondo cui in caso di dubbio sulla formulazione della clausola compromissoria l’arbitrato deve ritenersi rituale non opera quando le parti abbiano espressamente previsto che si tratti di arbitrato irrituale, non sussistendo alcuna incertezza sulla volontà contrattuale.
Come citare
Tribunale di Catania, 22 Ottobre 2025, «Tribunale di Catania, ord. 22 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-ord-22-ottobre-2025-1768991942-2522/