Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società in liquidazione giudiziale non è opponibile al curatore che eserciti l'azione di responsabilità prevista dall'art. 255 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, atteso il carattere unitario e inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità sia quella spettante ai creditori sociali, i quali, in quanto terzi rispetto al contratto sociale, non sono vincolati dalla clausola arbitrale statutaria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società in liquidazione giudiziale non è opponibile al curatore che eserciti l’azione di responsabilità prevista dall’art. 255 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, atteso il carattere unitario e inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità sia quella spettante ai creditori sociali, i quali, in quanto terzi rispetto al contratto sociale, non sono vincolati dalla clausola arbitrale statutaria.
Come citare
Tribunale di Catania, 10 Novembre 2025, «Tribunale di Catania, ord. 10 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-ord-10-novembre-2025-1769332606-6160/