Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Avezzano, ord. 8 novembre 2025

Tribunale di Avezzano

Massima

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri. Tale principio si giustifica in ragione dell'assenza in capo agli arbitri del potere di emanare decreti ingiuntivi.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice dell’opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri. Tale principio si giustifica in ragione dell’assenza in capo agli arbitri del potere di emanare decreti ingiuntivi.

Come citare

Tribunale di Avezzano, 8 Novembre 2025, «Tribunale di Avezzano, ord. 8 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-avezzano-ord-8-novembre-2025-1769332606-1095/

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