Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catania, 26 giugno 2026, n. 3138

Tribunale di Catania

Massima

La clausola compromissoria in un contratto può essere validamente abrogata e sostituita da una clausola di attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, contenuta in un atto negoziale successivo sottoscritto da entrambe le parti; tale clausola successiva, frutto della libera volontà negoziale, esaurisce la propria efficacia derogatoria della competenza arbitrale con riguardo a tutte le controversie relative al rapporto contrattuale cui si riferisce.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria in un contratto può essere validamente abrogata e sostituita da una clausola di attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, contenuta in un atto negoziale successivo sottoscritto da entrambe le parti; tale clausola successiva, frutto della libera volontà negoziale, esaurisce la propria efficacia derogatoria della competenza arbitrale con riguardo a tutte le controversie relative al rapporto contrattuale cui si riferisce.

Come citare

Tribunale di Catania, 26 Giugno 2026, N. 3138, «Tribunale di Catania, 26 giugno 2026, n. 3138», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-26-giugno-2026-n-3138/

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